di Marina Verderajme

I datori di lavoro privati possono fruire di sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori che abbiano compiuto cinquant’anni e che siano disoccupati da almeno 12 mesi. La legge di Bilancio conferma, per il 2017, il bonus introdotto dalla legge Fornero. Il beneficio può essere fruito indipendentemente dalla collocazione territoriale dell’impresa, è esteso alle assunzioni a tempo parziale ed è escluso in caso di sospensioni del lavoro connesse a situazioni di crisi aziendale o processi di riorganizzazione in atto.

Quella degli ultracinquantenni è stata una delle categorie di lavoratori più penalizzate nel corso degli ultimi anni, non solo a causa del costante incremento del numero di cessazioni di rapporti di lavoro, ma anche a seguito del forte irrigidimento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici; questi sono solo alcuni dei molteplici fattori che hanno portato all’introduzione di forme di incentivazione all’assunzione volte ad agevolare il reimpiego dei disoccupati over 50.

Gli sgravi contributivi previsti dalla misura sono pari al 50% per un periodo massimo di 18 mesi entro il tetto massimo di 4.030 Euro annui.

Se il contratto è stipulato a tempo determinato, il periodo massimo è di 12 mesi, ma in caso di successiva trasformazione a tempo determinato la riduzione contributiva si estende fino al diciottesimo mese.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro; non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Le aziende beneficiano dell’agevolazione sotto forma di conguaglio attraverso le denunce contributive mensili, senza possibilità di cumulo con altri incentivi di natura economica o contributiva incompatibili con quello in questione.